IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. - CARLOMAGNO Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Art. 1. (Casi di inapplicabilita) Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.